Lavoro Dipendente

Lavoro interinale: sulle ferie parità di diritti dice la UE

L’indennità  per ferie  concessa a lavoratori tramite agenzia interinale deve essere almeno identica a quella che si applicherebbe loro se fossero stati  direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata Il principio è stato riaffermato con forza nella sentenza n. 426 /20 dalla Corte di Giustizia europea.

Va ricordato  pur non essendo una norma di legge destinata a risolve la controversia nazionale, che resta affidata al giudice nazionale  la decisione dei magistrati europei  vincola egualmente gli altri  giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Inoltre va tenuta presente in particolare nella stipula dei  contratti nazionali di lavoro.

Il caso riguardava due lavoratori  portoghesi  assunti con contratti di lavoro interinale  nell’ambito dei quali sono stati messi a disposizione per svolgere una missione presso un’impresa  utilizzatrice. per due anni  che hanno proposto un ricorso diretto al recupero degli importi asseritamente non versati a titolo di  giorni di ferie retribuite e di indennità per ferie che avrebbero dovrebbero essere determinati conformemente al regime generale dei giorni di ferie retribuite. Al  contrario, la società  considera che il metodo di calcolo da applicare seguisse un regime speciale  che implica  un numero di giorni inferiore 

Il tribunale di Braga ha posto al questione alla Corte europea in quanto la norma nazionale risulterebbe contrastante con il diiritto  comunitario ( Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale)

La Corte infatti ha affermato  l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore per i giorni di ferie annuali retribuite  non godute e dell’indennità per ferie corrispondente è inclusa nella nozione di «condizioni di base  di lavoro e d’occupazione», ai sensi della direttiva.

Per quanto riguarda la portata del principio della parità di trattamento, la Corte rileva che,conformemente alla direttiva, i lavoratori tramite agenzia interinale devono, per la durata della loro missione presso un’impresa utilizzatrice, beneficiare di condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero  direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi il medesimo lavoro.