Azioni gratuite ai dipendenti: l’esenzione vale anche con limiti di accesso
Sempre più imprese, soprattutto quelle appartenenti a gruppi multinazionali, scelgono di coinvolgere i propri lavoratori nei risultati aziendali attraverso l’assegnazione gratuita di azioni. Questi piani di azionariato diffuso hanno una funzione motivazionale e di integrazione della retribuzione. Dal punto di vista fiscale possono beneficiare di un regime di favore, ma solo se rispettano condizioni precise.
Con la Risposta n. 194 del 28 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto centrale di questa agevolazione: quando un’offerta di azioni può effettivamente dirsi rivolta alla “generalità dei dipendenti”? Il riferimento normativo è l’articolo 51, comma 2, lettera g), e comma 2-bis, del TUIR (confluito nell’articolo 53 del nuovo TUIR, approvato con d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027). La norma esclude da tassazione il valore delle azioni offerte ai dipendenti fino a 2.065,83 euro per periodo d’imposta, a condizione che i titoli non siano ceduti prima di tre anni dalla percezione.
Piano di azioni gratuite a livello di gruppo: il caso esaminato
La questione nasce dall’istanza di una società italiana che fa parte di un grande gruppo internazionale, e intende coinvolgere i collaboratori di tutto il mondo, Italia compresa, attraverso un piano di assegnazione gratuita di azioni. Le azioni sono emesse da una società che detiene circa il 13 per cento del capitale della capogruppo.
Il regolamento del piano prevede che possano partecipare i dipendenti che:
- abbiano almeno tre anni di anzianità di servizio alla data di delibera del piano;
- non abbiano presentato le dimissioni a quella data;
- non appartengano ai livelli apicali del gruppo (livelli 1, 2 e 3), cioè il presidente e i massimi livelli operativi, che rappresentano circa lo 0,35 per cento del personale e dispongono già di altri piani di incentivazione.
Secondo quanto dichiarato, le azioni vengono assegnate ogni anno, in numero uguale per tutti, senza distinzioni di categoria (operai, impiegati, quadri), mansione o livello e senza condizioni legate alla performance individuale. I dipendenti idonei sono circa l’85 per cento del totale. Ciascun beneficiario può vendere le azioni oppure conservarle, esercitando pienamente i diritti patrimoniali e di voto.
La società ha chiesto se, in presenza dei requisiti di anzianità e dell’esclusione dei livelli apicali, il piano possa considerarsi rivolto alla generalità dei dipendenti e quindi beneficiare della non imponibilità entro il limite annuo previsto. Ha sostenuto che l’anzianità minima serve a garantire un effettivo inserimento del lavoratore in azienda e che l’esclusione riguarda un numero molto ristretto di persone, in Italia sette.
Generalità dei dipendenti: perché l’esenzione resta applicabile
L’Agenzia ha risposto in senso favorevole, richiamando prima di tutto i propri precedenti chiarimenti.
- Con la risoluzione n. 129/E del 2004 aveva spiegato che il requisito della generalità serve a garantire la partecipazione di tutti i lavoratori all’azionariato popolare e a evitare che il datore di lavoro, discriminando tra categorie, riconosca di fatto compensi in esenzione d’imposta.
- Con la risposta n. 147 del 2025 aveva precisato che l’offerta può essere rivolta anche a categorie di dipendenti, purché non si tratti di vantaggi ad personam, cioè riservati a soggetti individuati singolarmente.
Applicando questi principi, l’Agenzia ha osservato che il piano consente la partecipazione a prescindere dal tipo di contratto e dalle mansioni svolte. Ha poi valutato separatamente i due requisiti contestati.
Per l’anzianità minima di tre anni, l’esclusione dei soli lavoratori che non hanno maturato il triennio non crea una reale disparità di trattamento. La condizione, in base a quanto rappresentato, mira a garantire un effettivo inserimento in azienda e a riconoscere chi ha già contribuito alla crescita dell’impresa. Inoltre, il numero di azioni assegnate è identico per tutti, senza distinzioni di ruolo, livello o anzianità.
Per l’esclusione dei livelli apicali, l’Agenzia ha tenuto conto che riguarda pochissime figure, dotate di piani incentivanti diversi, e che serve a evitare duplicazioni di benefici.
Nel complesso, dato che le assegnazioni avvengono senza distinzioni di ruolo, mansione o livello e senza legami con la performance individuale, si considerano rivolte alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.
La norma agevolativa è quindi applicabile, a condizione che siano rispettati anche gli altri requisiti di legge, non oggetto di valutazione.
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