Rubrica del lavoro

Contratti a termine: rinnovi con causali dei CCNL sempre possibili

La possibilità di utilizzo di causali  definite dai CCNL per  proroghe e rinnovi dei contratti a termine .

Scade invece il 30 settembre 2022 la possibilità di utilizzarle per stipulare il primo contratto  con durata superiore a 12 mesi  E' il principale chiarimento  che arriva  dall'ispettorato del lavoro  con  la nota n. 1363  del 14 settembre 2021 con cui fornisce importanti indicazioni interpretative sulla norma del Decreto Sostegni bis  in tema di contratti a termine.

Vale la pena ricordare che   il decreto 73 2021 è intervenuto sul DLGS 81 2015, nella parte già pesantemente modificata dal Decreto Dignità .

In particolare con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis   viene  stata demandata alla contrattazione collettiva  ( in particolare ai contratti definiti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).

L'ispettorato sottolinea che:

  • la  norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali  ma richiede comunque che  tali esigenze siano specifiche e  individuino ipotesi concrete, senza  utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”)
  • inoltre la formulazione della norma    comporta che le  causali contrattuali possono essere utilizzate anche  per rinnovare o prorogare un contratto a termine

Sulla limitazione temporale  delle  novità normative l'ispettorato specifica   inoltre che:

  •   il termine del 30 settembre 2022  va riferito alla formalizzazione del contratto che potrà prevedere  una durata   che superi tale data  fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.  Quindi  dopo il 30 settembre 2022 sarà,  possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19. 
  • Ancora piu rilevante l'osservazione sulle  regole in materia di rinnovi e proroghe,. La nuova norma si  limita a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1,  quindi non  ha scadenza  e introduce una deroga strutturale  alle previsioni in materia di causali per proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato 

In sintesi  sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine  con le  causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022, mentre non sarà concesso stipularne di nuovi  se non con le causali legali ( estremamente restrittive ) previste dal Decreto Dignità.