Rubrica del lavoro

Fondo trasporto aereo: nuove istruzioni INPS per la Cassa Covid

Con il messaggio 2545 del 8 luglio Inps interviene per specificare le istruzioni relative all'invio dei dati  per il  ricalcolo delle retribuzioni di riferimento per la contribuzione relativa alle prestazioni integrative del Fondo trasporto aereo ,  a integrazione del precedente messaggio 1336/2021.

A causa della crisi pandemica,infatti  il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento;   per questo era stato chiarito che per tutte le domande di  prestazioni integrative ricadenti tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare deve  riferirsi al 2019. 

Tutte le aziende che siano state già autorizzate a prestazioni riferite al periodo ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza,  deveono quindi  adeguare le retribuzioni alle disposizioni del messaggio n. 1336/2021.

Con il nuovo messaggio l'istituto fornisce le indicazioni per la trasmissione dei nuovi dati come segue:

  • La trasmissione dei nuovi dati retributivi dovrà riguardare gli stessi lavoratori dell’istanza originaria  e potrà essere effettuata avvalendosi dello stesso canale telematico 
  • L’invio delle nuove retribuzioni dovrà essere sempre preceduto da una dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati dichiarati,, che andrà comunicata con PEC al seguente indirizzo: filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it.
  • L’operatore  autorizzerà  quindi l’invio telematico del nuovo flusso di dati.
  • La trasmissione telematica potrà avvenire collegandosi, previa autenticazione, ai “Servizi Online” del portale INPS, alla voce “Servizi per le aziende e consulenti”, opzione “invio domande assegno emergenziale”.
  • Dopo avere selezionato la domanda dalla voce "invio dati" sarà possibile caricare e inviare il file in formato xml, contenente l’elenco dei beneficiari e i relativi dati retributivi.
  • si procederà al ricalcolo dell’importo della prestazione  e se rispetto alle mensilità complessivamente pagate al lavoratore dovessero risultare eventuali somme a credito o a debito, queste saranno, conguagliate  sulle successive rate 

Nel dettaglio dei pagamenti, sul fascicolo previdenziale del cittadino, sarà esposta l’informazione dell’avvenuto ricalcolo sulla/e rata/e mensile/i pagata/e.

In riferimento alle domande relative a periodi non ricadenti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021 (da gennaio 2020 alla fine dell’emergenza), si confermano le modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento illustrate nella circolare n. 132/2016, secondo cui detta retribuzione deve essere pari alla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. 

I dati trasmessi  potranno essere oggetto di eventuali rettifiche da parte dell’azienda esclusivamente nelle ipotesi in cui queste siano giustificate da errori commessi in fase di compilazione del file in formato xml, tempestivamente segnalati all’Istituto.