Lavoro Dipendente

Protocollo lavoro nelle emergenze climatiche, ecco il testo firmato

E' stato firmato ieri al Ministero del lavoro un nuovo " Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", resosi necessario per l'eccezionale ondata di caldo che ha colpito anche quest'anno il paese mietendo già vittime tra i lavoratori. 

Il ministero comunica che nei prossimi  si proseguirà con la raccolta delle firme di tutte le parti sociali che intendono aderire. Il testo sarà recepito a breve con decreto ministeriale.

Il ministro del lavoro ha  affermato che "Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al Ministero, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento eccezionale ; il protocollo, il primo dopo il Covid-19 ha l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi al clima estremo. L’obiettivo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Allo stesso tempo si propone di valorizzare le iniziative, anche contrattuali, di categoria, territorio o azienda, già assunte in sede nazionale e di diventare un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali".

Come noto  attualmente  sono  in vigore molte ordinanze regionali che vietano il lavoro nelle ore piu calde della giornata  Il documento ministeriale chiarirà le modalità di armonizzazione di  questi documenti con le indicazioni del protocollo,  che si basa anche sulle linee guida INAIL.

Vediamo piu in dettaglio i contenuti dell'accordo quadro.

Protocollo quadro misure di contenimento dei rischi nelle emergenze climatiche

Ecco una panoramica dettagliata delle misure previste dal Protocollo quadro, sottoscritto il 2 luglio 2025, che nasce con i seguenti obiettivi:

  • Contenere i rischi lavorativi derivanti da emergenze climatiche (in particolare il caldo estremo).
  • Garantire la prosecuzione delle attività produttive tutelando la salute psicofisica dei lavoratori.
  • Promuovere buone pratiche condivise, anche attraverso accordi contrattuali a livello nazionale, territoriale e aziendale.

Il documento si riferisce sia ai lavoratori outdoor (esposti direttamente agli agenti atmosferici) che indoor, specie in ambienti privi di condizioni microclimatiche idonee.

Le  Misure previste nel protocollo :

A. Valutazione e gestione del rischio

  • Il rischio climatico, incluso il microclima, deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

I datori di lavoro sono obbligati a monitorare quotidianamente i bollettini ufficiali meteo (es. www.salute.gov.it/caldo) e a prevedere azioni preventive immediate in caso di allerta.

  • B. Integrazione nei contratti collettivi

È prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore.

Le misure possono confluire nei CCNL vigenti.

C. Temi specifici d’intervento

Il protocollo individua alcune buone prassi da declinare a livello settoriale:

  • Informazione e formazione specifica sui rischi climatici.
  • Sorveglianza sanitaria mirata ai rischi da calore e microclima.
  • Fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione.
  • Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, ad esempio anticipando o posticipando l’inizio delle attività.

D. Misure per i cantieri temporanei (Titolo IV, D.Lgs. 81/2008)

I Coordinatori per la sicurezza dovranno includere il rischio microclima nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

I datori di lavoro appaltatori devono prevedere nel POS misure come:

  • aree d’ombra,
  • pause più frequenti,
  • fornitura di bevande,
  • adeguamento dei DPI.

Il ruolo delle istituzioni e l’attuazione

Dal punto di vista del supporto istituzionale alla realizzazione delle misure si prevede che l’INAIL potrà riconoscere premialità per le imprese che applicano accordi attuativi del protocollo, senza incremento della spesa pubblica.

Il Ministero del Lavoro è chiamato a:

  • formalizzare il protocollo;
  • facilitare l’uso degli ammortizzatori sociali (es. CIGO, CISOA), anche per stagionali;
  • qualificare le ordinanze e i protocolli attuativi come giustificazioni valide per ritardi nei lavori dovuti a eventi climatici estremi.

Le parti firmatarie si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione per verificare l’attuazione del protocollo. Inoltre potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali con il coinvolgimento di autorità sanitarie locali e altri enti istituzionali.