Lavoro Dipendente

Reato la mancata risposta all’ Ispettorato del lavoro

Con la sentenza 5992 del 12.2.2024 la Cassazione torna sul tema  della  mancata risposta a richieste di informazioni effettuate  dall'ispettorato del lavoro  e ribadisce che l'omissione da parte del datore di lavoro  costituisce  reato  ex art. 4 della legge n. 628/1961 sia per dolo che per colpa.

Si ricorda che in materia si era già espressa  pochi anni fa specificando  le modalità di calcolo deI termine di prescrizione per una violazione simile .

Vediamo di seguito i dettagli sui due casi.

Reato di mancata risposta a richiesta via pec dell’INL

Il caso riguardava l'amministrazione unico di una società che  a seguito di richieste dell'ispettorato del lavoro prima via Pec e poi tramite raccomandata,  non aveva fornito la documentazione  richiesta,  inerente i rapporti di lavoro instaurati con  una dipendente, impedendo di fatto lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

 Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale al pagamento di una ammenda di 300 euro ( con pena sospesa ai sensi dell'art. 164, comma primo, cod. pen.), e ricorreva in Cassazione .

 Nella difesa affermava  di non essere venuto a conoscenza delle richieste avanzate dall'Ispettorato del Lavoro in quanto la raccomandata  giunta in data 23 settembre 2020  era stata consegnata al  portiere dello stabile, e non era stata poi inviata la c.d. raccomandata informativa, contenente l'avviso di deposito, contrariamente a quanto considerato obbligatorio da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione.

Inoltre  l'invio precedente a una  casella di posta  elettronica certificata non aveva ,  in quanto era stata sottoposta a sequestro nell'ambito di un altro  procedimento penale concernente reati tributari a far data dal 15/07/2020 e comunque   inoltrata alla società – e non all'amministratore e rappresentante legale.

La Cassazione nella sentenza evidenzia invece come l'esame dei fatti  sia emerso  che il  ragioniere della società  aveva affermato dì essere venuto a conoscenza della richiesta, proveniente dall'Ispettorato del lavoro  via Pec alla società, ma tuttavia di non aver mai esibito la documentazione richiesta

poiché essa si trovava in locali non più in possesso della società. 

Ciò dimostra che  il rappresentante legale, amministratore unico della società,  era pienamente nella  condizione di conoscere la richiesta dell'INL e avrebbe potuto e dovuto semplicemente fornire risposta circa l'impossibilità di fornire la documentazione , spiegandone le ragioni.  

Si evidenzia dunque perlomeno la violazione del dovere di diligenza dell'amministratore.

La Suprema Corte precisa infatti che il reato ha natura di contravvenzione per la quale  rilevano sia il dolo che la colpa, che sono titoli soggettivi dell’imputazione.

Reato di mancata risposta a INL: la prescrizione

Nella  sentenza  43702/2019 della Corte di Cassazione era stato inoltre affermato che la mancata risposta a richieste di informazioni da parte dell'Ispettorato del lavoro  a seguito di accertamenti è reato  "permanente" con termini di prescrizione  prolungati ovvero che  decorrono  dalla data della sentenza  di primo grado, non dal momento della commissione del reato stesso .

Il caso riguardava  il legale rappresentante di  una  società di capitali, che aveva omesso   di  consegnare alla Direzione territoriale del lavoro  notizie e documenti che gli erano stati legalmente richiesti in data 6 settembre 2013; anch' egli condannato alla relativa pena pecuniaria prevista  dall'articolo 4 della legge 628/1961 . La  sentenza di primo grado aveva specificato che per il reato  la prescrizione sarebbe scattata a novembre 2019 mentre la difesa nel ricorso in Cassazione affermava che  il reato era già prescritto al 26 settembre 2018, a cinque anni dal termine per la consegna della documentazione richiesta, decorso inutilmente.

La Cassazione  rigetta il ricorso e  conferma l'interpretazione dei giudici di merito in tema di prescrizione di questo reato.

Si sottolinea che il reato si  realizza in due forme:

  1. forma “commissiva”, quando il  destinatario della richiesta,  risponda con notizie o informazioni e  documentazione diverse da quelle  richieste, o 
  2. in forma  “omissiva”  quando viene omessa la risposta 

In questo secondo caso i giudici della Suprema corte affermano che si  configura un reato permanente, che  si protrae fino a quando non intervenga il soddisfacimento della richiesta oppure  fino alla notificazione del decreto penale di condanna ovvero fino alla sentenza di primo grado, ed è solo  da quella data che scattano i termini per la prescrizione.