Sicurezza sul lavoro, addio ai 60 giorni per formare i neoassunti
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, fornisce al personale ispettivo indicazioni operative sui tempi della formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori neoassunti.
Il documento recepisce il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 11396 del 27 ottobre 2026), aggiorna le istruzioni della circolare INL n. 3/2021 e chiarisce come applicare la deroga prevista per il settore turistico e per i pubblici esercizi.
Formazione sicurezza: il quadro normativo in vigore
Il punto di partenza è l’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, che, in linea con la direttiva quadro 89/391/CE, stabilisce che la formazione va erogata al momento della costituzione del rapporto di lavoro o, in caso di somministrazione, all’inizio dell’utilizzazione. La formazione è quindi un’attività propedeutica all’impiego del lavoratore, non un adempimento da rinviare.
Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. Nella prassi, però, questa regola è stata spesso interpretata in modo errato, come possibilità di rimandare l’avvio dei corsi. Per eliminare l’equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, non prevede più il termine di 60 giorni.
Una deroga specifica è stata introdotta dall’art. 1-bis del D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 198/2025.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’art. 5 della legge n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio e delle particolari modalità di svolgimento del servizio, la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione.
L’INL precisa che la deroga riguarda solo il termine di conclusione del percorso. Anche in questi settori la formazione va avviata subito, ma il lavoratore può essere adibito alla mansione prima di averla completata. Resta comunque fermo l’obbligo di informare il lavoratore prima di impiegarlo, previsto dall’art. 36 dello stesso decreto.
Le istruzioni operative per gli ispettori
Sospensione per lavoro nero.
In caso di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del Testo unico sicurezza, la revoca richiede la regolarizzazione sia della posizione contrattuale dei lavoratori, sia degli obblighi di salute e sicurezza (formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria). La circolare n. 3/2021 riteneva sufficiente una formazione programmata per concludersi entro 60 giorni. Ora, invece, i corsi devono essere programmati per concludersi nel più breve tempo possibile; nei pubblici esercizi e nelle imprese turistico-ricettive, comunque entro 30 giorni dall’assunzione. Ai fini della revoca basta esibire la documentazione che attesta la prenotazione dei corsi entro questi tempi.
Prescrizione.
Il verbale di prescrizione ex art. 20 del d.lgs. n. 758/1994 deve fissare un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per partecipare ai corsi; gli ispettori non faranno più riferimento ai 60 giorni. Per dimostrare di aver adempiuto alla prescrizione, il contravventore deve esibire gli attestati di avvenuta formazione.
Come controllano gli ispettori nei settori in deroga?
Se l’accesso ispettivo avviene entro 30 giorni dall’assunzione e il datore di lavoro (o l’utilizzatore) non è in grado di mostrare gli attestati e, ove previsto, il tracciamento dell’addestramento richiesto dal comma 5 della disposizione citata, gli ispettori chiederanno la prova di aver avviato almeno azioni preparatorie al momento dell’assunzione.
Quali sono i documenti utili per la prova?
La nota indica, in modo non esaustivo, alcuni documenti utili, purché con data certa (ad esempio tramite PEC):
- comunicazioni con il soggetto formatore per la prenotazione dei corsi;
- richiesta di collaborazione a un organismo paritetico, secondo quanto previsto dal comma 12 dello stesso articolo e dall’Accordo del 2025 (Parte II, punto 2);
- comunicazioni con il docente, se il datore di lavoro organizza direttamente i corsi;
- comunicazioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione della formazione.
Solo in assenza di attestati e di qualsiasi documentazione idonea scatta la violazione del comma 1 dell’articolo 37, con verbale di contravvenzione e prescrizione. In questo caso la prescrizione impone di concludere la formazione nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione. Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, la formazione dovrà concludersi in tempi coerenti con la durata del rapporto.
FAQ – Chi rientra nella deroga dei 30 giorni per la formazione sicurezza
1. Quali settori possono usufruire del termine di 30 giorni?
La deroga prevista dall’art. 1-bis del D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, riguarda soltanto due settori: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come definiti dall’art. 5 della legge n. 287/1991, e le imprese turistico-ricettive. La nota INL sottolinea che si tratta di una deroga applicabile solo ai lavoratori impiegati nei settori espressamente indicati. Tutte le altre imprese restano soggette alla regola generale: formazione al momento dell’assunzione.
Di seguito una tabella di riepilogo art. 5 della legge n. 287/1991
| Art. 5, L. 287/1991 | Tipologia di esercizio | Esempi |
|---|---|---|
| Lett. a) | Esercizi di ristorazione: somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche oltre il 21%, e di latte | Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari |
| Lett. b) | Somministrazione di bevande, anche alcoliche di qualsiasi gradazione, latte, dolciumi, pasticceria, gelateria e prodotti di gastronomia | Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari |
| Lett. c) | Esercizi delle lettere a) e b) in cui la somministrazione si accompagna ad attività di trattenimento e svago | Sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari |
| Lett. d) | Esercizi della lettera b) in cui è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione | Bar e caffè analcolici |
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