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Tassi interesse e sanzioni INPS: nuovo aumento

A seguito dell'ennesima decisione di contrasto all'inflazione da parte della Banca centrale Europea  del  15 giugno 2023 che ha innalzato di 25 punti base il tasso di sconto TUR,  portandolo al 4,0%,  l'istituto nazionale di previdenza   interviene a sua volta su:

  • tasso di interesse  che sale al 10,00% (art. 116 legge 388 2022) per il differimento e la  rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione  previdenza e assistenza 
  • misura delle sanzioni civili  che passa  dal  9,25% al 9,50%

Le nuove aliquote entrano in vigore il 21 giugno  2023.

 Vediamo di seguito maggiori dettagli comunicati, come di consueto,  dall'INPS con la circolare 56 del 22 giugno  2023. 

Tasso differimento e rateazione contributi INPS 

INPS  specifica che: 

  • con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 giugno  2023 si applica il tasso del   10,00%.
  • I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
  • Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso  sarà applicato a partire dalla contribuzione del mese di  giugno   2023.

Sanzioni civili per mancati versamenti 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al  9,50% in ragione d’anno (tasso del 4,00% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa ( comma 10 art 116,).

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

La circolare   ricorda  la delibera del CDA INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002, che  ha stabilito che in caso di procedure concorsuali   le sanzioni ridotte,   dovranno essere calcolate nella misura del TUR   e che  , dato che questo  è  ancora inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), resta invariata l’applicazione 

  • della riduzione massima pari al tasso legale (5%) e
  •  della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).