Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

Bonus capitale umano: il credito d’imposta per gli investimenti in borse di studio

Con Decreto del Ministero dell'Università del 19 novembre 2021 pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio si recano disposizioni attuative del credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.

Possono accedere al credito d'imposta:

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 
  • ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di  soggetti  non  residenti,  
  • indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano  nonché  dal  regime contabile  adottato,  
  • che  sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative  finalizzate  allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da:
    •  università pubbliche e private, 
    • da istituti di formazione avanzata 
    • da  scuole di formazione manageriale pubbliche e private

Il  credito  d'imposta  non  si  applica   alle   «imprese   in difficoltà»,  come  definite  dall'art.  2,  punto  18),  del regolamento (UE)  n. 651/2014,  ovvero  alle  imprese  in  stato  di scioglimento o  liquidazione  volontaria  e  sottoposte  a  procedure concorsuali, quali fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 

Credito di imposta per investimento capitale umano: che cosa è

Sono ammissibili al credito d'imposta le  donazioni effettuate dai soggetti promotori di seguito elencati nella forma di borse di  studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali:

  • corsi di  perfezionamento, 
  • corsi di aggiornamento, 
  • master di I livello, 
  • master di II  livello  e altri corsi formativi, 

deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo,  nell'ambito  del  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e  dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi  di  studio,  ai  quali  sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi ai sensi del comma 4 dell'art 3 del presente decreto.
Le  iniziative   formative   focalizzate  sullo  sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da:

  • università pubbliche e private, 
  • istituti di formazione avanzata 
  • o da scuole di  formazione  manageriale  pubbliche; 

tali  iniziative, laddove erogate da Università  pubbliche o private, devono  garantire almeno  60  crediti  formativi  universitari  o  60 European  credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati  da  istituti di  formazione  avanzata  o  da  scuole  di  formazione   manageriale pubbliche o private diversi dalle precedenti, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 178 del 2020, al fine  di  identificare  i  soggetti  titolati  ad  erogare  attività formative ammissibili,  all'interno  della  sezione   di   attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto  nazionale  di statistica istituisce la  sottocategoria  85.43  «Istruzione   post universitaria; formazione manageriale, master  post  lauream,  master executive». 

Credito di imposta per investimento in capitale umano: come averlo

L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da  parte  del Ministero dell'università e della  ricerca,  dell'ammissibilità  in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 539 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti  di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche  o private comunicano al Ministero dell'università e della ricerca ogni iniziativa formativa deliberata  e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni  effettuate nel  2022,
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell'università

  • per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022, 
  • per  le  donazioni  ricevute  nel  2022, entro il 28 febbraio 2023.

Il Ministero  dell'università controllerà la conformità dei  percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni  rispetto  ai  requisiti previsti 

Verificata la corrispondenza  tra  la donazione di ogni singola impresa e la  destinazione  ai  fini  del sostegno delle iniziative  formative  focalizzate  sullo  sviluppo  e sull'acquisizione   di   competenze   manageriali.

Il    Ministero emanerà un   decreto   di individuazione delle  imprese  che  potranno  richiedere  il  credito d'imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della  legge  n. 178 del 2020, per  le  donazioni  effettuate,  per  ciascun  anno  di riferimento.

Il contributo può essere concesso,  nel  limite  delle  risorse stanziate,

  • fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, 
  • fino al 90 per cento per le medie imprese 
  • fino all'80 per cento  per  le grandi  imprese  dell'importo   

delle   donazioni   effettuate

  • fino all'importo massimo di 100.000 euro annui, nell'anno 2021 o nell'anno 2022, 
  • nella forma di  borse  di  studio  a  copertura  di  iniziative formative

I soggetti interessati successivamente  al  decreto del Ministero dell'università formulano al Ministero  istanza  di accesso all'agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi necessari in merito. 

In base alle istanze ricevute e  alle  risorse finanziarie  complessivamente disponibili,  il Ministero  predispone l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione.

Il predetto elenco è  trasmesso all'Agenzia delle  entrate  prima  della  comunicazione  ai  soggetti beneficiari della concessione dell'agevolazione.

L'istanza di accesso deve  contenere  la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i  seguenti dati:

  • elementi  identificativi  del  soggetto  beneficiario  e  del soggetto promotore;
  • ammontare della donazione;
  • ammontare del credito d'imposta richiesto.

Le imprese possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto  alle  condizioni  e  nei  limiti  di  importo  previsti  dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Credito di imposta per investimento in capitale umano: come usarlo

Il  credito  d'imposta  è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, pena  il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento. 

L'utilizzo in compensazione del credit  d'imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo  a  quello  in  cui  è stata  data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero  dell'università e  della  ricerca.  

L'ammontare  del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione  non  deve  eccedere l'importo  riconosciuto pena lo scarto del modello F24.

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