Rubrica del lavoro

Fondo trasporto aereo: modello SR85 entro il 28-02-2022

Il messaggio INPS n. 4566   del 21 dicembre 2021  ripropone l'obbligo per  chi richiede le prestazioni  del  Fondo di solidarieta  del trasporto aereo  e aeroportuale, di presentazione del modello "SR85" di autocertificazione dell'attività lavorativa all'estero. L'adempimento in vigore dal 2011 era stato sospeso nel 2020 per l'eccezionale aumento del numero di domande, dovuto alla crisi pandemica  . 

Si tratta in particolare della dichiarazione del lavoratore relativa alla attività lavorativa remunerata all'estero,  in cui vengono indicati i periodi eventualmente svolti a fare data dall'inizio della prestazione del Fondo di soslidarieta  erogata dall'Istituto. In assenza o in caso di comunicazione effettuata dopo il termine previsto la prestazione viene sospesa 

Per il 2021 l'obbligo viene riaffermato ma l'istituto comunica anche che  in via eccezionale la scadenza è prorogata al 28 febbraio 2022 

Modalità di presentazione della dichiarazione SR 85

La comunicazione del modello "SR85", riguardante sia il personale navigante, sia quello di terra destinatario di prestazione integrativa erogata dal Fondo, dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito servizio web "Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo" disponibile nel sito istituzionale WWW.INPS.IT,  selezionando la voce "Autocertificazione di attività lavorativa all’estero personale vettori aerei" ( come descritto nel messaggio Inps 1615/2019).

La domanda è possibile anche attraverso i servizi dei Patronati.