Rubrica del lavoro

Lavoro marittimo: deroghe per il cabotaggio nel Decreto Lavoro

 Il recente Decreto Lavoro n 48 2023 ha introdotto numerose novità in materia di misure di inclusione sociale e disciplina giuslavoristica.

L'art 36  interviene in tema di  lavoro marittimo e consente una particolare deroga  previo accordo  sindacale. alle limitazioni di navigazione e carico e scarico   previste dal DL 457 1997,  per i traghetti non europei con personale extra UE. Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.

Lavoro marittimo cabotaggio  traghetti non europei: normativa 

Va ricordato innanzitutto che il decreto-legge n. 457 del 1997 (convertito nella legge n. 30 del 1998)  all'art 1 comma 5    prevede  per i servizi di cabotaggio per le navi iscritte nel Registro internazionale delle navi, il divieto di operare nell’ambito dei  porti riservati agli armatori comunitari quando siano interessati  equipaggi con  personale italiano o di altro paese  dell’UE.  salva l’eccezione

  •  per le navi da carico di oltre 650 tonnellate  di stazza lorda e
  •  nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile in provenienza o diretto verso un altro  Stato. nel limite  massimo di sei viaggi mensili,  
  •  per navi che caricano e scaricano camion e  rimorchi , sia di merci che di passeggeri  (ro- ro e ro-ro pax)
  •  ma solo previo  accordo sindacale con le  organizzazioni comparativamente più rappresentative  .

Lavoro marittimo cabotaggio equipaggi non UE: la novità 

 La deroga prevista dall'art 36 del dl 48 2023   prevede la possibilità di accordi sindacali che consentano di operare anche a traghetti con personale non comunitario, sempre nel limite di durata di 3 mesi . In questo modo  si intende  contrastare "le difficoltà  derivanti dalla  attuale  carenza di lavoratori marittimi comunitari e di consentire la   prosecuzione delle attività essenziali a continuità territoriale, la  competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare".

 Va sottolineato che la deroga vale solo per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro  internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio  proveniente da o diretto verso un altro Stato.

Il Servizio Studi del parlamento che ha predisposto il dossier per la conversione in legge del decreto ha evidenziato la necessità di specificare meglio la decorrenza del termine massimo di tre mesi. Inoltre dalle associazioni di categoria emerge la preoccupazione per   il possibile conflitto con la normativa fiscale specifica per il cabotaggio  effettuato da equipaggi italiani o comunitari ( legge Cociancich (D.Lgs. n. 221/2016).

Si auspicano quindi chiarimenti ministeriali in materia.