Rubrica del lavoro

Soppressione del posto e licenziamento nullo

Annullato il licenziamento di un dipendente  con procedura collettiva  la cui mansione era stata  svolta da altri colleghi e poi esternalizzata. La Cassazione nella sentenza n. 10992 /2021 ratifica la decisione della Corte di Appello di Salerno  che ha giudicato illegittimo il licenziamento per difetto del criterio di scelta nella procedura di licenziamento collettivo  e aveva condannato la spa alla reintegrazione nel posto di lavoro 

il caso riguardava  un operaio  già  oggetto di procedure di licenziamento per giusta causa e per motivi disciplinari giudicate illegittime e che era stato iinfine inserito in una procedura collettiva due anni dopo.

Il tribunale di Salerno aveva  respinto il  ricorso del lavoratore mentre la Corte di appello  lo ha accolto . Viene sottolineata  non tanto l 'llegittimita  del recesso per il collegamento con i precedenti (escludendo quindi  natura ritorsiva o discriminatoria del licenziamento, ma piuttosto per la violazione dei criteri di scelta legali (adottati, in accordo con le organizzazioni sindacali, dopo la precedenza a chi non si fosse opposto alla collocazione in mobilità con incentivo all'esodo )

La societa datrice di lavoro infatti non ha adeguatamente giustificato la scelta di licenziare il lavoratore .La società aveva  addotto la soppressione del posto di lavoro ma la corte  osservava  che il servizio di piegatura interno  era stato soppresso e esternalizzato solo due anni dopo, nell'ambito della riorganizzazione dell'attività produttiva per la crisi del settore editoriale che ha portato appunto ai licenziamenti collettivi . Inoltre, la Corte territoriale rilevava  che il lavoratore aveva maggiore anzianità e un piu  oneroso carico familiare rispetto ad altri operai,  rilevando  che non erano stati osservati i criteri legali  di scelta 

Infine sottolinea che la soppressione del reparto non era stata  comunicata alle organizzazioni sindacali  negli accordi di ristrutturaizone . La sentenza di merito applicava  il regime di tutela previsto dal testo novellato dell'art. 18, quarto comma I. 300/1970, con la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria 

La corte di Cassazione conferma l'iter logico seguito dalla Corte di merito e  respinge quindi  il ricorso  della societa  per l'evidente  scorrettezza nel criterio di scelta del lavoratore tra quelli inseriti nella procedura collettiva.