Rubrica del lavoro

TFR e cambio appalto nel trasporto locale: istruzioni INPS

Con il messaggio 2616 del 15 luglio 2021,  l'INPS fornisce le indicazioni riguardanti l'erogazione del TFR e gli adempimenti connessi  nell’ipotesi di lavoratori di azienda del trasporto pubblico locale che transitano alle dipendenze di un altra azienda  

L'istituto ricorda la norma dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50,  in cui si dispone che, in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, nei bandi di gara deve essere previsto il “trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001”.

La norma prevede altresì che “il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente".

Questo si applica ai datori di lavoro che svolgono attività di trasporto pubblico locale, sia qualora siano tenuti all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sia per i datori di lavoro non soggetti al suddetto obbligo.

Nel caso di gestore uscente obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria – in quanto azienda con almeno 50 addetti – le quote di TFR maturate nel corso del rapporto di lavoro sono già state dallo stesso accantonate nel suddetto Fondo, ma  il gestore uscente sarà tenuto al versamento anche delle quote maturate precedentemente alla decorrenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria (1° gennaio 2007) e accantonate in azienda ai sensi dell’articolo 2120 c.c.

Qualora, invece, il gestore uscente non sia tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria  c'è l’obbligo di versamento al suddetto Fondo dell’intero importo del TFR maturato dai lavoratori nel periodo compreso tra la data di assunzione del lavoratore e la data di sostituzione del gestore, ossia sino alla data di “trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante”.

E' esclusa la sussistenza dell’obbligo contributivo  solo  nelle ipotesi in cui l'aggiudicazione (provvisoria e/o definitiva) della gara sia avvenuta in data antecedente l'entrata in vigore dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017.

Momento impositivo dell’obbligo contributivo

Tenuto conto degli adempimenti propedeutici necessari all’assolvimento dell’obbligo, il versamento deve essere effettuato entro i tre mesi successivi alla data del perfezionamento della successione nella gestione del servizio pubblico.

I datori di lavoro (gestori uscenti) tenuti al versamento in argomento in forza di una gara conclusasi dopo l’entrata in vigore dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, ma prima della pubblicazione del presente messaggio, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo contributivo in argomento entro tre mesi dalla data di pubblicazione   ((15 OTTOBRE  2021 )  senza oneri aggiuntivi.

 L'obbligazione contributiva sussistente in capo al gestore uscente è soggetta al regime sanzionatorio di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il messaggio precisa inoltre le modalita di determinazione del requisito dimensionale che comporta l'obbligo di versamento 

Viene anche ricordato che i datori di lavoro tenuti al versamento delle quote al Fondo di Tesoreria beneficiano delle c.d. misure compensative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 252/2005, e all’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 ma che tali  esoneri contributivi non possono trovare applicazione in relazione alle quote di TFR maturate, cioè, dai lavoratori nel periodo compreso tra la data di assunzione del lavoratore e la data di sostituzione del gestore

 L’erogazione delle prestazioni di TFR 

I lavoratori le cui quote di TFR risultino accantonate al Fondo di Tesoreria in adempimento di quanto disposto dall’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 potranno inoltrare domanda di liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni, al proprio datore di lavoro (gestore subentrante), il quale provvederà al conguaglio della prestazione erogata a valere sui contributi dovuti o, in caso di incapienza, a inoltrare domanda di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria, secondo le regole delineate dall’articolo 2, commi 2 e 4, del D.M. 30 gennaio 2007 e dalle disposizioni di prassi adottate con lla circolare n. 70/2007.

Infine vengono specificate le istruzioni operative per i versamenti.